statuto

STATUTO COSTITUTIVO

 

I Istituzione – Natura – Fine
 
Art. 1– Esiste nella Parrocchia S. Giovanni Battista in Acitrezza da tempo immemorabile la Confraternita “S. Giovanni Battista”.

Art. 2 – La Confraternita “S. Giovanni Battista”, con sede presso i locali della Parrocchia di Acitrezza via Dietro Chiesa, 27, si prefigge come scopo l’incremento di una vita cristiana più impegnata e l’animazione di spirito cristiano delle realtà quotidiane, avendo presente la grande figura di S. Giovanni Battista.

Art. 3 – Per attuare tali finalità la Confraternita:
– farà proprio il piano pastorale della Parrocchia;
– farà si che la festa di S. Giovanni diventi un momento di autentica fede.

II Organizzazione

Art. 4 – Possono far parte della Confraternita tutti coloro – secolari e religiosi (questi ultimi sempre in conformità al can. 307 par. 3) che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che professano la fede cattolica, dietro domanda al Consiglio di Presidenza e alla sua accettazione.
Sono esclusi tutti coloro che si trovano nei casi previsti dal can. 316 par. 1.

Art. 5 – La Confraternita sarà amministrata da:
– Presidente
– Vice presidente
– Nove consiglieri
– Segretario
– Economo
– Assistente ecclesiastico
Questi formano il Consiglio di Presidenza.

Art. 6 – Il Presidente, è il rappresentante legale della Confraternita. E’ suo dovere vigilare perchè si realizziono le finalità della Confraternita stessa; convocare e presiedere le assemblee e i consigli di presidenza e curare le attuazioni dei deliberati.

Art. 7 – Il Vice presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue assenze.

Art. 8 – I nove consiglieri hanno l’obbligo di coadiuvare il presidente in tutte la sue attribuzioni e il consigliere più anziano sostituisce il presidente qualora fosse impedito anche il vicepresidente.

Art. 9 – Spetta al Segretario custodire i libri e i registri della Confraternita, assistere a tutte le riunioni e redigere i verbali, notare le presenze dei soci.

Art. 10 – E’ dovere dell’Economo riscuotere i contributi dei soci e le altre eventuali entrate, dare corso ai pagamneti e alle spese deliberate dal Consiglio, curare l’apertura di un libretto di risparmio per depositare i fondi sociali. A conclusione dell’anno deve riferire sullo stato della cassa e rendere noto a tutti i soci il bilancio consuntivo.

Art. 11 – L’Assistente ecclesiastico è il parroco o un sacerdote da lui stesso delegato. Egli interviene in tutte le riunioni del Consiglio e dell’Assemblea, concorrerà perchè le deliberazioni siano conformi allo spirito dello statuto e le ratifica.

III Adunanze e Riunioni

Art. 12– I soci abitualmente si riuniranno ogni mese per un approfondimento del Vangelo e per affrontare problematiche inerenti alla vita ecclesiale e alla confraternita.

Art. 13 – Il Presidente convocherà l’assemblea in seduta straordinaria in circostanze di particolare urgenza o gravità, dopo aver sentito il Consiglio di Presidenza e invitando i soci con biglietto scritto almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 14 – L’assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti con la partecipazione della metà più uno dei confrati aventi diritto al voto. In mancanza di numero legale l’assemblea si rinvia in seconda convocazione o nello stesso giorno a distanza di qualche ora o in altro giorno. In seconda convocazione sarà valida la delibera presa dalla maggioranza dei presenti.

Art. 15 – L’assemblea ogni tre anni assegna le cariche con votazione libera a scrutinio segreto. E’ necessaria la presenza della maggioranza di coloro che devono essere convocati. Risultano eletti coloro che hanno riportato la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 16 – I soci eleggeranno due sindaci che avranno il compito di controllare il conto consuntivo della confraternita. I sindaci verranno eletti secondo quanto è disposto dall’art. 15.

Art. 17 – Ogni membro ha diritto di voto e potrà dare una sola preferenza. Non sarà ammesso il voto per delega.

IV Esclusione dalla confraternita

Art. 18 – Deve ritenersi dimesso dalla confraternita ogni membro che:
– abbia scelto personalmente e liberalmente di dimettersi;
– abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;
– abbia commesso delle colpe gravi, le quali hanno indotto il Consiglio a deliberare le sue dimissioni, dopo aver sentito il parere dell’assemblea mediante scrutinio segreto.

V Disposizioni finali

Art. 19 – Per quanto riguarda l’attività interna della confraternita, sarà redatto un apposito regolamento.

Art. 20 – Per tutti i casi non previsti da questo Statuto si osservino le disposizioni del diritto universale.