regolamento

REGOLAMENTO

In ottemperanza all’articolo 19 dello Statuto della Confraternita S. Giovanni Battista di Acitrezza si redige il presente Regolamento.

 

Art. 1 – La Confraternita S. Giovanni Battista di Acitrezza nel raggiungimento dei suoi fini specifici:
a) curerà attraverso incontri, sussidi e giornate di riflessione la catechesi dei propri soci, secondo un calendario che annualmente sarà approntato;
b) sarà attenta alle problematiche giovanili e approfondirà i temi inerenti il mondo del lavoro aiutata dalla luce che proviene dalla Dottrina sociale della Chiesa;
c) verrà incontro ai problemi emergenti nella società civile e nella comunità ecclesiale e con sollecitudine si prodigherà ad alleviare le difficoltà con mezzi materiali e spirituali;
d) organizzerà momenti di fraternità e incontri culturali per crescere nell’unità e nella vera amicizia, tenendo conto del calendario parrocchiale e in armonia con le altre associazioni;
e) si impegnerà perché la festa di S. Giovanni Battista si trasformi in un occasione di evangelizzazione e di gioiosa fraternità attraverso la partecipazione nella Commissione dei Festeggiamenti del Presidente della Confraternita e di almeno tre membri scelti tra tutti gli aderenti alla Confraternita.

Art. 2 – Il Consiglio di Presidenza guiderà la vita della Confraternita con:
a) riunioni periodiche per studiare, riflettere e organizzare;
b) il coinvolgere tutti gli aderenti ad una vita ecclesiale impegnata attraverso circolari, avvisi e giornate di preghiera e revisione di vita;
c) il convocare i confrati nell’assemblea annuale e tutte le volte che si riconosce una necessità.

Art. 3 – Il presidente, in occasione di particolari momenti di vita parrocchiale e in circostanze significative invierà un messaggio e indicherà le modalità di partecipazione dei confrati. Ogni anno illustrerà a tutti i soci le attività svolte e il programma annuale da svolgere.

Art. 4 – Sarà realizzato un archivio per custodire i verbali delle sedute, le domande di iscrizione, le lettere inviate e ricevute, gli elenchi annuali dei confrati con relativo indirizzo, le circolari, il libro della cronistoria e i libri contabili con i relativi bilanci.
Esso sarà segreto e vi potrà avere accesso soltanto il Consiglio di Presidenza. Per eventuali studi potrà essere consultato dopo che siano trascorsi 10 anni e con l’autorizzazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 5 – Le proposte emerse nel Consiglio di Presidenza, diventeranno deliberative quando saranno ratificate dall’Assistente Ecclesiastico, in conformità all’art. 11 dello Statuto. L’Assistente Ecclesiastico sarà ben lieto di accogliere tutte le proposte e ratificarle, qualora non può essere data la ratifica, ciò sarà motivato e comunicato verbalmente e per iscritto.

Art. 6 – I confrati verseranno una quota annuale per rinnovare la propria adesione. Il Consiglio di Presidenza nello stabilire la quota da versare non supererà il 50% in più rispetto alla cifra dell’anno precedente.
Entro il mese di Marzo deve completarsi il rinnovo dell’adesione. Solo per motivi gravi e documentabili, potrà essere protratto per altri 30 giorni.
Entro i 15 giorni successivi alla chiusura del rinnovo delle adesioni, una copia dell’elenco dei soci, firmata da tutti i membri del Consiglio di Presidenza, sarà consegnata al parroco che la conserverà nell’Archivio Parrocchiale. Un’altra copia verrà firmata e conservata nell’Archivio della Confraternita.

Art. 7 – Tutti i confrati parteciperanno solennemente alle seguenti processioni:
Domenica delle Palme, Venerdì Santo, Corpus Domini, Vigilia della Festa di S. Giovanni Battista, Festa di S. Giovanni Battista.
Inoltre, oltre alla S. Messa domenicale, parteciperanno:
il 24 di ogni mese, i giorni 20, 21 e 22 Giugno (Triduo della Festa), il 23 Giugno (Vigilia della Festa), il 24 Giugno, il 25 Giugno (S. Messa della Confraternita), i giorni 26, 27 e 28 Agosto (Triduo del Martirio), il 29 Agosto e tutte le altre celebrazioni di particolare importanza per la vita comunitaria e associativa.

Art. 8 – La Confraternita ha un suo stendardo e due bastoni d’argento che saranno portati nei luoghi, nei tempi e secondo dei turni stabiliti dal Consiglio di Presidenza.
Un membro del Consiglio di Presidenza sarà nominato responsabile di detto materiale e comunicherà al Consiglio ogni problema che potesse pregiudicare la conservazione, l’uso o la valorizzazione dello stendardo e dei bastoni.

Art. 9 – La Confraternita utilizzerà dei propri fondi (provenienti da offerte libere, dalle quote di adesione, da sovvenzioni di enti pubblici, da apposite iniziative) per opere di carità, di catechesi, di culto e per attività ricreative che abbiano uno stile profondamente cristiano.

Art. 10 – Per un più attento servizio il Consiglio di Presidenza annualmente preparerà un calendario di appuntamenti per i soci da inserire nel calendario delle attività della Parrocchia.

Art. 11 – L’Assemblea dei soci viene convocata con avviso firmato dal Presidente, pubblicato almeno 15 giorni prima sull’apposita bacheca in Chiesa.
L’Assemblea è validamente riunita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei confrati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei confrati presenti.
L’intervallo tra le due convocazioni non potrà essere inferiore ad un’ora e superire a 48 ore.
Le decisioni dell’Assemblea non hanno bisogno di essere approvate dal Consiglio di Presidenza, ma è sufficiente la ratifica dell’Assistente Ecclesiastico.

Art. 12 – Ogni 3 anni scade il mandato del Presidente, del Consiglio di Presidenza e dei Sindaci revisori dei conti.
L’Assistente Ecclesiastico, in caso di giustificato motivo, può protrarre tale mandato per un periodo non superiore ad un anno, avvertendo l’Assemblea dei soci di tale prolungamento.

Art. 13 – Approssimandosi il tempo delle elezioni, tutti i membri che hanno aderito da almeno un anno alla Confraternita possono iscriversi:
a) nella lista dei candidati alla carica di Presidente;
b) nella lista dei candidati per il Consiglio di Presidenza;
c) nella lista dei candidati alla carica di Sindaco.
La formulazione delle liste sarà chiusa 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 14 – Qualora non si presentino almeno due candidature alla carica di Presidente, non potrà tenersi l’elezione per tale carica, e verrà riconfermato il Presidente uscente per un altro triennio. Al termine del quale se si verificherà di nuovo tale situazione, verrà convocata un’Assemblea Straordinaria che a scrutinio segreto indicherà il nome del nuovo Presidente.
L’Assistente Ecclesiastico, dopo aver ratificata l’elezione, comunicherà la nomina alla persona designata.
Tale procedura vale anche per l’elezione del Consiglio di Presidenza e dei Sindaci.
Per tenersi l’elezione per il rinnovo del Consiglio è necessaria la presentazione di almeno 15 candidature, mentre per l’elezione dei Sindaci le candidature necessarie sono almeno 5.
Nelle elezioni a parità di voti, risulterà eletto il più giovane.
Tutte le cariche sono rieleggibili.

Art. 15 – Le elezioni si svolgeranno nei locali della Parrocchia sempre di Domenica nel periodo compreso tra Aprile e Maggio. La data delle elezioni e l’ora, previamente stabiliti dal Consiglio di Presidenza, verrà portata a conoscenza di tutti i soci sia tramite avviso affisso in bacheca, che con lettera recapitata a ciascuno.
Per le operazioni di voto, il Consiglio di Presidenza sceglierà un presidente di seggio e due scrutatori, queste tre persone non dovranno essere candidate a nessuna delle cariche per le quali si vota.
Ogni elettore potrà esprimere una preferenza per la lista del Presidente e due sia per la lista del Consiglio di Presidenza, che per la lista dei Sindaci.
Il Presidente, il Consiglio di Presidenza e i Sindaci risultanti eletti dalle votazioni, prenderanno possesso delle loro cariche con la nomina da parte dell’Assistente Spirituale durante la S. Messa Solenne della Confraternita che verrà celebrata il 25 Giugno successivo.
Fino a tale data rimarranno le cariche uscenti.

Art. 16 – Gli eletti nella prima riunione di Consiglio di Presidenza indetta dal Presidente uscente, per votazione segreta assegneranno ai nuovi eletti le cariche previste dallo Statuto.
Il Presidente uscente infine farà le consegne per iscritto e il verbale redatto sarà firmato anche dal nuovo.

Art. 17 – Per la validità della convocazione del Consiglio di Presidenza è necessario che sia riunito dal Presidente e avvertito con avviso affisso in bacheca almeno 10 giorni prima. Si richiede inoltre che in prima convocazione sarà necessaria la presenza della metà più uno dei membri, mentre in seconda convocazione varrà esclusivamente il numero dei presenti.
L’intervallo tra le due convocazioni non potrà essere inferiore ad un’ora e superire a 48 ore.

Art. 18 – Al termine di ogni riunione del Consiglio di Presidenza o Assemblea dei Soci il Segretario stenderà un verbale, che dopo lettura pubblica, sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 – I membri del Consiglio di Presidenza, dopo tre assenze senza giustificazione, decadono e il loro posto verrà occupato dal primo dei non eletti.

Art. 20 – Al Consiglio di Presidenza, dovendo affrontare temi di particolare delicatezza specie quanto riguarda l’art. 18 dello Statuto, sarà chiesto il segreto. I membri che contravvengono verranno fatti decadere dalla carica che ricoprono e il loro posto verrà occupato dal primo dei non eletti.

Art. 21 – Il Consiglio di Presidenza potrà nominare dei membri onorari che si sono distinti per zelo, fedeltà e opere. Tali membri onorari andranno a far parte del Consiglio di Presidenza e sarà loro assegnata con cerimonia pubblica una pergamena ricordo.

Art. 22 – Entro la fine del mese di Gennaio, l’Economo dovrà presentare sia al Consiglio di Presidenza che ai Sindaci revisori dei conti il bilancio consuntivo dell’anno appena trascorso.
I Sindaci dopo averlo controllato lo approveranno.
I Sindaci, in quanto organo di controllo, non fanno parte del Consiglio di Presidenza; è ammessa la loro partecipazione alle riunioni di Consiglio, ma in caso di votazione non hanno nessun diritto di voto.

Art. 23 – Qualora, per un motivo o per un altro, la Confraternita si sciogliesse, tutti i suoi beni, sia in denaro che in cose diventeranno proprietà della Parrocchia S. Giovanni Battista di Acitrezza.

Art. 24 – Il presente regolamento può essere modificato solamente dall’Assemblea dei Soci con il parere favorevole della metà più dei Soci iscritti.

Acitrezza, Gennaio 2003